Il Decreto dignità: una sintesi della versione definitiva 

Il Decreto dignità: una sintesi della versione definitiva 

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Il Decreto dignità: una sintesi della versione definitiva 

Dopo un articolato percorso, si ritiene opportuno in sintesi esporre i contenuti salienti del Decreto Legislativo Dignità  per un migliore approccio di tutti gli interessati:

(a) Contratti a tempo determinato

Durata massima

La durata massima dei contratti a termine è di 12 mesi, che possono essere elevati a 24 solo in presenza di:

  • esigenze temporanee e oggettive che siano estranee all'ordinaria attività aziendale (incluse le esigenze di sostituire lavoratori momentaneamente assenti);
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività aziendale ordinaria. 

Il contratto a termine la cui durata ecceda i 12 mesi dovrà riportare la specificazione delle esigenze che hanno reso necessaria l'instaurazione del rapporto di lavoro (la cd "causale"), pena la conversione in contratto a tempo indeterminato.

 

Proroghe e Rinnovi

Il numero massimo di proroghe è pari a 4 rispetto alle 5 di prima. Eventuali proroghe che comportino una durata del rapporto di lavoro eccedente i 12 mesi dovranno essere accompagnate da una specificazione della causale di rinnovo a pena di nullità, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato.


Per  ogni rinnovo è dovuto un contributo addizionale dello 0.5%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ad eccezione dei rapporti di lavoro domestico. Indipendentemente dalla durata complessiva del termine, in caso di rinnovo (cioè laddove si stipuli un nuovo contratto a termine successivo alla scadenza del precedente) è sempre necessaria la specificazione della causale.

 

Impugnazione
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere impugnato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

 

Applicabilità della nuova disciplina

In sede di conversione è stata introdotta una disciplina transitoria così articolata:

  • le nuove regole sui contratti a termine trovano applicazione a tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del Decreto (14 luglio 2018); nonché
  • ai rinnovi e alle proroghe stipulati dopo il 31 ottobre 2018, se tali rinnovi e proroghe siano relativi a contratti di lavoro in essere precedentemente alla data del 14 luglio 2018.

Restano dubbi sul cd "periodo transitorio", cioè quello intercorrente tra il 14 luglio e il 12 agosto, anche se il Ministero del Lavoro si è impegnato a emanare nel breve una circolare di chiarimento.

(b) Somministrazione di lavoro


Al rapporto di lavoro a tempo determinato tra agenzie di somministrazione e lavoratori somministrati si applicano le stesse norme sui contratti a termine, con la sola eccezione delle disposizioni su:

  • il numero massimo di contratti che possono essere stipulati;
  • il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni;
  • il cosiddetto “Stop & Go”.

Salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva applicata all'utilizzatore, le imprese non potranno avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori somministrati a termine + assunti direttamente a tempo determinato complessivamente superiore al 30% della forza lavoro a tempo indeterminato. Resta fermo il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato per i soli direttamente assunti a termine.

L'obbligo di apposizione della causale oltre i 12 mesi si applica all'utilizzatore, causale che pertanto dovrà essere specificata nel contratto commerciale tra agenzia di somministrazione e utilizzatore.

In sede di conversione del Decreto Dignità è stata reintrodotta l'applicazione della sanzione penale dell'ammenda in capo a somministratore e utilizzatore, qualora la somministrazione di lavoro si qualifichi come fraudolenta, ovvero sia stata posta in essere con la specifica finalità di eludere la normativa applicabile al lavoratore.

(c) Tutele crescenti

Si conferma l’innalzamento della indennità prevista in caso di licenziamento illegittimo di un dipendente assunto dopo il 7 marzo 2015 (cioè a "tutele crescenti"): tale indennità varia da un minimo di 6 mensilità a un massimo di 36 mensilità (rispettivamente 3 mensilità e 6 mensilità per le aziende con meno di 15 dipendenti).

(d) Conciliazioni incentivate (cd "sprint")

L’offerta di conciliazione incentivata che il datore di lavoro può formulare entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni) e che può essere sottoscritta con il lavoratore in una delle c.d. “sedi protette” (DTL, sindacato ecc.), viene incrementata dal decreto di conversione tra un minimo di 3 mensilità (in luogo di 2) e un massimo di 27 mensilità (al posto di 18).

(e) Assunzioni agevolate

Il decreto di conversione estende il bonus per le assunzioni dei giovani sotto i 35 anni di età, che dal 2019 avrebbe dovuto interessare le sole assunzioni degli under 30, fino al 2020.
Quindi, le imprese che nei due prossimi anni assumeranno a tempo indeterminato lavoratori under 35 godranno, per un periodo massimo di 36 mesi, di uno sgravio pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con la sola esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

È atteso nei prossimi due mesi un Decreto del Ministero del Lavoro che stabilirà le modalità di fruizione dello sgravio.

(f) Voucher

La legge di conversione ha previsto che il divieto di utilizzo delle prestazioni occasionali (cosiddetti voucher) non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture turistiche che occupino fino a 8 lavoratori, alle imprese agricole e agli enti locali. Ulteriormente, è previsto che la prestazione lavorativa non possa superare il limite massimo di 10 giorni (in luogo dei 3 precedentemente previsti).

(g) Imprese beneficiarie di aiuti a tutela dell'occupazione

Le imprese beneficiarie di aiuti di Stato la cui attribuzione preveda la valutazione dell'impatto occupazionale, decadranno dal beneficio laddove riducano il numero degli addetti all'unità produttiva o all'area interessata dall'agevolazione in misura pari o superiore al 50%, entro i cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Se la riduzione dei livelli di occupazione è superiore al 10%, il beneficio è ridotto in misura proporzionale.

Restiamo in attese delle future circolari esplicative.

Milano, 5 settembre 2018

Avv. Stefano Salvetti