Newsletter N. 05 / 2008
23 ottobre 2008
Informativa
Anatocismo bancario: come recuperare le somme che la banca ha illegittimamente sottratto dal conto corrente dell’utente che è andato “in rosso”.
L’anatocismo esprime un metodo di calcolo degli interessi per il quale gli interessi maturati secondo una certa periodicità, pattuita tra creditore e debitore, sono essi stessi produttivi di altri interessi, cioè sono sommati al capitale dato in prestito in modo tale da contribuire – insieme al capitale – a maturare altri interessi nei periodi successivi.
Al riguardo, la giurisprudenza con il definitivo avvallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. S.U. 4 novembre 2004 n°21095; da ultimo, Cass. civ. 10 ottobre 2007 n°21141; Cass. civ. 1° marzo 2007 n°4853; tra la giurisprudenza di merito, recentemente, Tribunale di Milano, 2 gennaio 2007, sentenza n. 18/2007; Tribunale Bari 24 febbraio 2007; Tribunale Pescara 4 aprile 2005, in Giur. merito 2005, 1772; Tribunale Mantova 21 gennaio 2005, inwww.ilcaso.it), ha sancito la illegittimità dell’operato delle banche, invalso fino all’anno 2000 a seguito dell’intervento del d. lgs. 4 agosto 1999 n°342 e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, nel capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi (negli scoperti ovvero negli affidamenti di conto corrente), discutendosi tuttora se non residui alcuna capitalizzazione (Tribunale Roma 12 gennaio 2007; Tribunale Pescara 4 novembre 2005; Tribunale Mantova 16 gennaio 2004; Corte d’Appello di Milano 4 aprile 2003; Tribunale Salerno 8 giugno 2005), ovvero comunque risulti legittima una capitalizzazione annuale (Tribunale Trapani 24 gennaio 2007 n°33; Tribunale Firenze 27 novembre 2006; Tribunale Padova 25 novembre 2004; Tribunale Milano).
L’anatocismo riguarda conti correnti affidati (apertura di credito) o in saldo negativo non autorizzato anche per un solo giorno, gli interessi moratori sulle operazioni bancarie come praticate fino al 30 giugno 2000 ed eventualmente anche in periodi successivi.
Possono avanzare richiesta sia i titolari di conti correnti aperti prima del 2000 ed ancora attivi, ma anche quelli aperti prima di tale data e successivamente chiusi.
L’accettazione del conto corrente, quanto meno tacita, non fa decadere la possibilità di avanzare eccezioni relative alla validità ed efficacia del contratto, come è il caso della pratica anatocistica, per cui la banca non potrà opporre che il conto corrente era stato in precedenza accettato dal correntista.
Egualmente è stata ritenuta nulla la clausola, comunemente prevista nei contratti di conto corrente, accesi anteriormente al 1992, di rinvio, ai fini della determinazione del tasso d’interesse, ai cd. “usi piazza”, vale a dire ai tassi usualmente praticati dalle Banche, in mancanza di una specifica approvazione scritta del cliente (Cass. civ. 14 maggio 2005 n°10127; Cass. civ. 1° febbraio 2002 n°1287; Appello Milano 4 aprile 2003; Tribunale Milano 8 febbraio 2001; ; incidenter, Cass. civ. 13 aprile 2005 n°7662,); con la conseguenza che risultano dovuti, esclusivamente, gli interessi al “saggio legale”, fino al 9 luglio 1992 e quelli dei Buoni Ordinari del tesoro nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale ex art. 117, comma 7, d.lgs. 385/1993 per il periodo successivo al 9 luglio 1992, secondo l’interpretazione che pare affermarsi (Tribunale di Milano; Tribunale Roma 27 gennaio 2003, in Giur. merito 2003, 898; Tribunale Monza 4 febbraio 1999; in senso diverso, tuttavia, e più favorevole al correntista, recentemente, Tribunale Bari 27 febbraio 2007 n°548).
La giurisprudenza dominante è, infine, incline a ritenere che sia parimenti nulla, per mancanza di causa, la clausola contente l’obbligo, da parte del cliente affidatario, di corrispondere alla banca una “commissione di massimo scoperto” (c.m.s.) (Tribunale Milano, 2 gennaio 2007; Tribunale Bari 28 gennaio 2007; Tribunale Monza 7 aprile 2006; Tribunale Lecce 11 marzo 2005; Tribunale Torino 23 luglio 2003; Tribunale Milano 4 luglio 2002; Cass. civ. 6 agosto 2002 n°11772).
Tutti gli importi versati in esecuzione di tali clausole (illegittime), possono pertanto essere richiesti in restituzione alle banche, le quali tuttavia, su precise indicazioni dell’associazione di categoria (ABI) generalmente resistono in giudizio, con ciò rendendo più onerosi i costi della ripetizione e sostanzialmente economicamente poco conveniente procedere giudizialmente per importi di modesto ammontare.
La restituzione degli interessi anatocistici è soggetta al termine di prescrizione decennale (art. 2946 C.C.).
E’ discusso, tuttavia, se il termine decorre dalla chiusura del rapporto, come pare orientata larga parte della giurisprudenza, anche del Tribunale di Milano (Tribunale Milano 2 gennaio 2007; Tribunale Monza 7 aprile 2006; Tribunale Mantova 21 gennaio 2005; Tribunale Bari 5 maggio 2005; Tribunale Milano 4 luglio 2002; Cass. civ. 9 aprile 1984 n°2262; implicitamente, Cass. civ. 22 marzo 2005 n°6187), con la conseguenza che possono essere richiesti importi anche per gli anni 1970 – 1980 in caso di conto non ancora estinto, ovvero estinto in data successiva al 1998 (se non si è mai provveduto ad interrompere la prescrizione) e sempre che si sia in possesso della documentazione contrattuale afferente e soprattutto degli estratti conto periodici onde procedere ai riconteggi (le banche, infatti, sono obbligate alla conservazione solo per 10 anni); ovvero se decorre dalla data della richiesta (Tribunale Torino 30 ottobre 2003; Tribunale Napoli 23 novembre 2003), potendosi in tal caso solo richiedere la restituzione degli importi versati nel decennio precedente alla domanda (fino comunque al 2000 allorquando è mutato l’assetto normativo salvo che l’Istituto convenuto non sia in grado di dimostrare di essersi adeguato alla citata delibera CICR 9 febbraio 2000).
È evidente che onde vagliare la correttezza di una eventuale azione giudiziaria è necessario che si proceda ad esaminare la documentazione contrattuale (contratto di conto corrente; affidamenti o apertura di credito di conto corrente, etc.); onde verificare la convenienza economica, poi, è necessario operare, con programma di elaborazione dati, il riconteggio degli importi risultanti dagli estratti conto bancari del periodo di riferimento.
Nel caso il richiedente non abbia tutta la documentazione a propria disposizione, la banca è obbligata (art. 119.4 D.Lgs. 385/923) a fornire, su richiesta e a spese del cliente, la documentazione richiesta dallo stesso cliente.
Per ulteriori informazioni vogliate prendere contatto direttamente con il nostro studio.
Avv. Stefano Salvetti