Quesito: È possibile impugnare un avviso di accertamento TARSU, relativo a più annualità, se non è mai stato preceduto da un sollecito bonario di pagamento?
Parere:
Per prima cosa, occorre sincerarsi della correttezza del calcolo relativo alla tassa dovuta, alle addizionali, alle sanzioni ed agli interessi, tutti indicati nell’avviso di accertamento TARSU per gli anni interessati. Un eventuale conteggio errato delle suddette voci, infatti, costituirebbe di per sé stesso motivo di impugnazione, volto quanto meno alla rettifica dell’importo richiesto.
Se, al contrario, da tale verifica non emergessero irregolarità, sarebbe possibile, in ogni caso, valutare l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, per altri motivi di impugnazione, e più precisamente:
1) Mancata notifica di un avviso bonario (sollecito) di pagamento
A differenza di quanto previsto per l’imposta sui redditi (IRPEF) e per l’IVA, il D.Lgs. 507/1993 in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) non prevede l’obbligo, bensì soltanto una facoltà, per l’Amministrazione finanziaria (ad es., il Comune) di inviare al contribuente inadempiente un sollecito di pagamento, con contestuale invito a regolarizzare la propria posizione, prima di notificare l’avviso di accertamento contenente le relative sanzioni ed interessi come per legge.
In realtà, l’art. 6 co. 5 Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede in via generale, e quindi per tutti i tributi, un tale obbligo in capo all’ente locale; tuttavia, la giurisprudenza di Cassazione è unanime nel ritenere obbligatorio l’invio dell’avviso bonario ex art. 6 co. 5 L. 212/2000 «prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione» (cfr. Cass. 26316/2010 e successive).
Pertanto, occorre distinguere se l’avviso di accertamento trae causa dall’ipotesi di dichiarazione infedele o incompleta, oppure dall’omessa dichiarazione: soltanto nel primo caso, infatti, ricorrerebbero gli estremi per proporre ricorso.
2) Prescrizione e/o decadenza del tributo
In caso di dichiarazione infedele o incompleta, oppure di omessa denuncia, l’art. 71 D.Lgs. 507/1993, modificato dall’art. 1 co. 161 L. 296/06 (Legge Finanziaria 2007), prevede inoltre l’obbligo per gli enti locali (ad es., il Comune) di esigere il tributo, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati«.
Ora, poiché la denuncia TARSU deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 70 D.Lgs. 507/1993, “entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione dell’immobile”, si evidenzia che, sulla base del combinato disposto dai due articoli citati, i tributi relativi all’anno 2006 (e precedenti) possono ben ritenersi decaduti, atteso che la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il giorno 20/01/2007 e che, quindi, il termine di decadenza per l’Amministrazione risulta spirato in data 31/12/2012.
Ma vi è di più!
La Suprema Corte, con sentenza n. 4283/2010 e successive, ha stabilito altresì che, “in ogni caso, la notifica dell’avviso di accertamento deve comunque avvenire, ai sensi dell’art. 2948, n. 4 cod. civ., nel termine prescrizionale di cinque anni, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto”; pertanto, risulta ad oggi prescritto il diritto degli enti locali di richiedere il saldo della TARSU non solo per l’anno 2006, ma anche per l’anno 2007 (20/01/2008 — 20/01/2013).
Occorre rilevare, infine, l’esistenza di una terza e diversa fattispecie, nell’ipotesi in cui la superficie assoggettabile a tassazione TARSU risultasse in realtà inferiore a quanto stabilito nell’avviso di accertamento notificato al contribuente: in tal caso, fatte salve le suddette ipotesi di impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, si potrebbe comunque ottenere la rettifica dell’avviso e, quindi, la riduzione delle voci di tributo, sanzione ed interessi, mediante l’esercizio della c.d.autotutela dinanzi alla stessa Amministrazione Comunale.
Se, al contrario, risultasse una superficie calpestabile maggiore o uguale a quella accertata d’ufficio, suggeriamo di versare semplicemente l’importo richiesto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso, e ciò al fine di usufruire della riduzione ad 1/4 della sola sanzione.
Milano, 27 febbraio 2013
Avv. Stefano Salvetti
Dott. Luigi Colantuoni