Nessun rimborso delle spese anticipate dall’amministratore se non ratificate dall’assemblea |
Nessun rimborso delle spese anticipate dall’amministratore se non ratificate dall’assemblea Con la sentenza n. 5984 del 16.04.2012, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che non è dovuto alcun rimborso delle spese anticipate dall’amministratore se gli esborsi non sono stati ratificati dall’assemblea dei condomini. È infatti escluso un generale potere di pagamento dell’amministratore quando il mandato deliberato risulta circoscritto alla sola nomina del direttore dei lavori e non anche al rispettivo compenso. In particolare, trattandosi di spese per manutenzione straordinaria, non è applicabile l’art. 1130 c.c., che consente soltanto l’erogazione delle spese per manutenzione ordinaria. Si legge in sentenza: «L’amministratore di condominio non ha, salvo quanto previsto dagli articoli 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori urgenti, un generale potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell’assemblea, l’amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l’amministratore e i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell’art. 1720 c.c. – secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario – deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea». Avv. Stefano Salvetti Dott. Luigi Colantuoni |