La dicitura «operazione inadeguata» contenuta nell’ordine di acquisto non assolve gli obblighi informativi
La dicitura «operazione inadeguata — titolo a rischio» contenuta nell’ordine di acquisto non è idonea a dimostrare l’assolvimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi informativi di cui agli artt. 21 Tuf e 26, 28 Reg. Consob 11522/98.
Trib. Milano, 26/09/2011