La “riqualificazione” dei rapporti di lavoro con false partite IVA: istruzioni operative INAIL
Vista la pratica sempre più diffusa, da parte di alcuni imprenditori, di far aprire partite IVA “di facciata” ai propri collaboratori, sebbene poi svolgano di fatto attività di lavoro dipendente a tutti gli effetti, la legge prevede che il rapporto contrattuale venga “riqualificato” da “contratto di collaborazione esterno” a contratto di “collaborazione a progetto”, se non addirittura a contratto di “lavoro subordinato”, con tutte le conseguenze giuridiche del caso.
La Riforma Fornero ha infatti introdotto una serie di presunzioni che, salvo prova contraria a carico dell’imprenditore, comportano una riqualificazione automatica delle prestazioni svolte da titolari di partita IVA, in presenza di tali condizioni.
Con la circolare 20 marzo 2013, n. 15, l’INAIL ha fornito le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa, precisando che verranno riqualificate le prestazioni che registrino almeno due delle seguenti condizioni:
EFFETTI DELLA RIQUALIFICAZIONE
La prestazione del titolare di partita IVA potrà essere ricondotta ad una collaborazione coordinata e continuativa soltanto se verrà individuato un progetto, presupposto essenziale di validità del rapporto di co.co.pro., la cui mancanza determina invece la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di costituzione del rapporto (pertanto, spetteranno altresì le differenze retributive).
CAUSE DI ESCLUSIONE
La presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa è esclusa, nei casi in cui la prestazione:
a) Sia connotata da competenze tecniche di grado elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto dell’attività;
b) Sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (per il 2012, il reddito minimo di riferimento è pari ad € 18.662,50).
c) Sia resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali e stabilisce specifici requisiti e condizioni.
Milano, 15 aprile 2013
Avv. Stefano Salvetti
Dott. Luigi Colantuoni