La “riqualificazione” dei rapporti di lavoro con false partite IVA: istruzioni operative INAIL

La “riqualificazione” dei rapporti di lavoro con false partite IVA: istruzioni operative INAIL

Vista la pratica sempre più diffusa, da parte di alcuni imprenditori, di far aprire partite IVA “di facciata” ai propri collaboratori, sebbene poi svolgano di fatto attività di lavoro dipendente a tutti gli effetti, la legge prevede che il rapporto contrattuale venga “riqualificato” da “contratto di collaborazione esterno” a contratto di “collaborazione a progetto”, se non addirittura a contratto di “lavoro subordinato”, con tutte le conseguenze giuridiche del caso.

La Riforma Fornero ha infatti introdotto una serie di presunzioni che, salvo prova contraria a carico dell’imprenditore, comportano una riqualificazione automatica delle prestazioni svolte da titolari di partita IVA, in presenza di tali condizioni.

Con la circolare 20 marzo 2013, n. 15, l’INAIL ha fornito le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa, precisando che verranno riqualificate le prestazioni che registrino almeno due delle seguenti condizioni:

  1. Che la prestazione presso il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore agli otto mesi annui, per due anni consecutivi, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  2. Che il corrispettivo annuo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti ma che siano riconducibili allo stesso centro di imputazione d’interessi, costituisca più dell’80% del fatturato dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari complessivi consecutivi, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  3. Che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

EFFETTI DELLA RIQUALIFICAZIONE

La prestazione del titolare di partita IVA potrà essere ricondotta ad una collaborazione coordinata e continuativa soltanto se verrà individuato un progetto, presupposto essenziale di validità del rapporto di co.co.pro., la cui mancanza determina invece la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di costituzione del rapporto (pertanto, spetteranno altresì le differenze retributive).

CAUSE DI ESCLUSIONE

La presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa è esclusa, nei casi in cui la prestazione:

a)      Sia connotata da competenze tecniche di grado elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto dell’attività;

b)      Sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (per il 2012, il reddito minimo di riferimento è pari ad € 18.662,50).

c)      Sia resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali e stabilisce specifici requisiti e condizioni.

Milano, 15 aprile 2013

Avv. Stefano Salvetti

Dott. Luigi Colantuoni