Riscaldamento centralizzato: se non è vietato dal regolamento condominiale, il singolo condomino può staccarsi senza l’autorizzazione dell’assemblea
Il condomino può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, senza l’autorizzazione o l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale, purché provi che la sua rinuncia e il suo distacco non comportano né uno squilibrio termico dell’intero edificio, né un aggravio di spese per il resto del condominio. In questo modo, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale, mentre è esonerato dall’obbligo di pagamento delle spese per il suo uso (Trib. Campobasso, 02-05-2011, che richiama C. Cass. 5974/2004; 15079/2006 e 7708/2007).
Al contrario, il distacco del singolo condomino dal riscaldamento centralizzato non è in alcun modo possibile quando è vietato dal regolamento condominiale. In tal caso, sarà necessaria una deliberazione unanime dell’assemblea o addirittura la modifica del regolamento.
In conclusione, la giurisprudenza ormai costante della Cassazione mira ad evitare che il proprietario del singolo appartamento, il quale intenda rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato introducendo nuovi termosifoni, sottragga calore agli altri condomini.
Avv. Stefano Salvetti
Dott. Luigi Colantuoni