Parere legale
Con riferimento al Vs. quesito in ordine alla possibilità o meno di sospendere l’erogazione del riscaldamento ai condomini morosi nel pagamento delle spese condominiali, riteniamo opportuno segnalarVi quanto segue.
Ai sensi del disposto di cui all’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l’autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento”.
L’ultimo comma del suddetto articolo palesa i presupposti che debbono sussistere affinché l’amministratore possa sospendere l’erogazione dei servizi comuni:
1)che i servizi siano suscettibili di utilizzazione separata;
2)che la morosità si sia protratta per almeno sei mesi;
3)che vi sia apposita autorizzazione nel regolamento di condominio.
Oltre a ciò vi deve essere una deliberazione assembleare in tal senso, adottata con la maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Per servizi comuni suscettibili di godimento separato devono intendersi quei servizi che possono essere inibiti al singolo condomino senza danneggiare gli altri.
Al riguardo il Tribunale Ordinario di Milano, con sentenza del 19.10.1998 n. 11384, si è pronunciato precisando che: in caso di mora nel pagamento dei contributi condominiali protratta per oltre un semestre l’amministratore, laddove il regolamento vigente lo autorizzi espressamente, può sospendere al condomino l’utilizzazione dei servizi comuni (nella fattispecie riscaldamento ed acqua calda) suscettibili di godimento separato, attraverso le necessarie operazioni sugli impianti, anche da eseguirsi all’interno della proprietà esclusiva del condomino moroso, obbligato a tollerare tali attività sia in forza dello stesso accertamento della facoltà ex art. 63 disp. att. cod. civ. in capo alla collettività, sia in forza della specifica disposizione regolamentare”.
E’ del resto di facile intuizione come una tale strada comporti, nel caso in cui il condomino moroso si opponga a far entrare nel proprio domicilio l’incaricato che procederà alle operazioni sull’impianto interno per sospendere l’erogazione del riscaldamento, la necessità di fare ricorso all’autorità giudiziaria.
E ciò tramite un provvedimento cautelare volto ad ottenere con urgenza l’autorizzazione da parte del Giudice alla sospensione dell’erogazione al condomino moroso del servizio di riscaldamento con accesso all’immobile di proprietà di quest’ultimo il quale dovrà tollerare l’apposizione dei sigilli al proprio impianto di riscaldamento.
Ricordiamo ancora una volta che preliminare ad un eventuale ricorso all’autorità giudiziaria è la ricorrenza di una norma regolamentare introdotta dall’assemblea dei condomini che autorizzi la sospensione al condomino moroso dei servizi comuni quali il riscaldamento.
A Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
Avv. Stefano Salvetti