La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23154 del 9 giugno 2011, ha chiarito che «commette il reato di truffa e deve risarcire il turista di tutti i danni l’agenzia di viaggi che affitta un appartamento fatiscente e non rispondente alle caratteristiche dell’opuscolo pubblicitario.
Nell’abitazione in questione, infatti, era possibile usare la corrente solo per accendere la luce, e non per gli altri servizi quali il frigorifero o i condizionatori, poiché l’erogazione dell’energia cessava. L’acqua era impura e calda, le camere da letto erano prive di finestre, al punto che un’inquilina veniva ad accusare un malore per il forte caldo e i conduttori dovevano poi trasferirsi in albergo.
In questo caso, allora, il risarcimento non deve limitarsi solo al danno materiale , ma deve estendersi anche ai danni di natura biologica ed esistenziale.
Avv. Stefano Salvetti
Dott. Luigi Colantuoni