In tema di uso della mail aziendale per fini personali, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza n. 61496 depositata il 12 gennaio 2016, ha affermato la legittimità del comportamento del datore di lavoro che monitori l’account di posta elettronica aziendale del proprio dipendente e del licenziamento del dipendente colto ad utilizzare il medesimo account per fini privati.
"Il controllo della posta elettronica aziendale da parte del datore di lavoro è un’ingerenza nel diritto alla vita privata, ma è compatibile con la tutela prevista dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo se di portata limitata e proporzionale. Lo ha affermato la Corte europea dei diritti dell’uomo in un caso rumeno in cui un dipendente di una società privata era stato licenziato per aver usato per fini personali una mail aziendale appositamente creata dalla società per rispondere ai quesiti dei clienti".
Per i giudici di Strasburgo, le mail rientrano nel diritto alla corrispondenza e, quindi, sono tutelate dall’articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata, ma nel caso di specie, l’ingerenza deve essere ritenuta proporzionale, e dunque legittima, posto che si è trattato di un account di posta aziendale e non personale.
In conclusione, secondo la Corte, “non è irragionevole che un datore di lavoro voglia verificare che i dipendenti portino a termine i propri incarichi durante l’orario di lavoro”.
Avv. Stefano Salvetti Avv. Luigi Colantuoni