Contratto di locazione: legittimo il recesso senza spiegazioni.
Con sentenza n. 549 del 17 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il recesso del conduttore dal contratto di locazione con la sola indicazione dei motivi che inducono la conclusione del rapporto.
I giudici di legittimità, infatti, hanno precisato che la raccomandata da inviare al locatario, non deve contenere anche la spiegazione delle ragioni di fatto o economiche su cui tale motivo è fondato né la prova di tali affermazioni, essendo sufficiente, infatti, la comunicazione che esiste quel “grave motivo” e che questo osti irrimediabilmente alla prosecuzione della locazione.
I gravi motivi, prosegue la Corte, “(…) devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendergli particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del contratto.”
Ciò non significa, precisano i Giudici di legittimità, che nell’indicazione del motivo il conduttore abbia anche l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova, perché queste attività devono essere svolte solo in caso di contestazione da parte del locatore.
Nella specie, il conduttore aveva fatto riferimento solo all’andamento del mercato che è un criterio troppo vago e generico.
Secondo la pronuncia in commento, invece, “sarebbe stata valida una comunicazione nella quale si spiega che un andamento della congiuntura economica, favorevole o sfavorevole all’attività d’impresa, sopravvenuto e oggettivamente imprevedibile quando fu stipulato il contratto, lo obbliga ad ampliare o ridurre la struttura aziendale in misura da rendergli particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo in quell’immobile”.
Avv. Sabrina Venturato
Avv. Stefano Salvetti