Il requisito dell’urgenza quale “via libera” al condomino.
Con una recente pronuncia (n. 4330 del 19 marzo 2012), la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità del requisito dell’urgenza quale “conditio sine qua non” all’ottenimento del rimborso al condomino delle spese anticipate per il condominio.
Nella fattispecie oggetto della pronuncia in commento, invero, in condomino aveva provveduto a far eseguire interventi sul lastrico solare dal quale provenivano infiltrazioni d’acqua.
Accolta la richiesta innanzi al Giudice di prime cure, nel giudizio di gravame la Corte d’Appello, a seguito di un’attenta analisi della documentazione fotografica agli atti allegata alla relazione del C.T.U., rilevava che le macchie di umidità, in relazione alle quali si sarebbero resi necessari i lavori, “non erano né diffuse, né numerose, così che nessuna urgenza era ravvisabile”.
Inoltrato il ricorso per Cassazione, esso veniva respinto.
Nella fattispecie, invero, non era in contestazione la necessità di quei lavori condominiali – che tra l’altro l’assemblea aveva deliberato su richiesta del condomino interessato – ma la loro urgenza che doveva essere tale da non consentire neppure quella minima dilazione necessaria per permettere l’autorizzazione dell’amministratore.
I Giudici di legittimità, pertanto, dopo aver premesso che l’accertamento dell’urgenza, come tutti gli accertamenti dei fatti di causa, compete al giudice di merito, ha affermato tra l’altro che, per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, “il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 C.C., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini”.
Avv. Sabrina Venturato
Avv. Stefano Salvetti