Trasformazione del tetto in terrazza: modifica lecita o illecita?
Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita non potendo essere invocato l’art. 1102 cod. civ. poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all’appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri; nè assume rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell’immobile.
Cass. Civile n. 14950 del 05-06-2008