Stretta della Cassazione sul nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità
La Corte di Cassazione, nella relazione n. 19 del 3 maggio 2013, specifica che il nuovo reato di induzione a dare o promettere utilità, introdotto dalla Legge anticorruzione con l’aggiunta al codice penale dell’art. 319-quater, si consuma quando la richiesta del pubblico agente è accolta anche con la sola promessa da parte dell’indotto, a nulla rilevando il fatto che non vi sia stata la dazione materiale dell’utilità. Poiché il delitto è uno dei reati “fonte” per far scattare la responsabilità delle società ex D.Lgs. n. 231 del 2001, l’orientamento della Suprema Corte impone, verosimilmente, un adeguamento dei modelli organizzativi.
Corte di Cassazione, relazione 3/5/2013, n. 19